Diritto all’oblio

Dimenticare per ricominciare.

Il cosiddetto Diritto all’Oblio, noto anche come “right to be forgotten”, identifica il diritto fondamentale di ogni persona di non restare indeterminatamente esposta ai danni arrecati al suo onore e alla sua reputazione dalla reiterata pubblicazione di una notizia.

Inizialmente, tale diritto era applicato esclusivamente nell’ambito della cronaca, per impedire la ripubblicazione e la riattualizzazione di notizie del passato. Oggi, invece, tale diritto declinato come “il diritto di ognuno ad avere il controllo delle informazioni sul proprio conto”. Esso diviene, dunque, un diritto strumentale alla salvaguardia della reputazione di vittime di condotte infamanti quali, ad esempio, il cyberbullismo e la condivisione non consensuale di materiale intimo.

Infatti – per quanto riconosciuto già prima – con l’entrata in vigore dell’art. 17 del G.D.P.R., ogni cittadino dell’Unione Europea interessato ha il diritto ad ottenere dal titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei propri dati personali qualora questi (tra le altre ipotesi) siano stati diffusi senza il consenso dell’interessato. In caso di inadempimento, è prevista la responsabilità dei titolari del trattamento e il diritto al risarcimento del danno in capo al soggetto leso (art. 82 G.D.P.R.).

Quello che si può certamente osservare, quindi, è che il diritto all’oblio su Internet è andato col tempo a identificarsi con il diritto alla deindicizzazione, strumento importante per arginare la diffusione di materiale danno per la reputazione del soggetto effigiato.

Argomenti correlati

Torna al Glossario

Non trovi quello che ti serve?
Scrivici!

Puoi inviare una richiesta di informazioni all'indirizzo [email protected], ti risponderemo al più presto.