La Criminalità Organizzata e i Mercati illegali: il fenomeno della vendita e dello scambio di contenuti intimi in circuiti clandestini e sul dark web
Il revenge porn, o più correttamente la diffusione illecita, in quanto non sorretta da idoneo e perdurante consenso, di immagini o video sessualmente espliciti, viene normalmente concepito come un atto di vendetta privata tra ex partner. Negli ultimi anni, tuttavia, il fenomeno ha subito una mutazione inquietante, trasformandosi in una vera e propria filiera commerciale gestita o sfruttata dalla criminalità, anche organizzata.
Spostando l’attenzione dalle piattaforme pubbliche ai canali sotterranei del dark web e delle app di messaggistica criptata, emerge un mercato illegale opaco e transnazionale che sfida apertamente le capacità di intervento delle forze dell’ordine.
Il Mercato Nero dell’Intimità e le sue implementazioni criminali
Mentre la narrazione comune si concentra sulla diffusione virale sui social media, una parte significativa del traffico di materiale non consensuale avviene in “stanze” digitali chiuse. Inchieste giornalistiche internazionali, come quelle sul caso “Nth Rooms” o sull’espansione delle gang di cybercriminali in Africa occidentale, hanno evidenziato come le immagini intime vengano scambiate come valuta o vendute in abbonamento.
In questi contesti, la vittima perde il controllo della propria immagine, che diventa merce di scambio in circuiti progettati per garantire l’anonimato degli utenti tramite crittografia e criptovalute.
Questi mercati illegali sfruttano la sextortion (estorsione sessuale) non solo per ottenere denaro direttamente dalla vittima, ma spesso per alimentare database di contenuti da rivendere a terzi, creando un ciclo continuo di sfruttamento, sicché le vittime non affrontano più soltanto un singolo aggressore, ma un ecosistema criminale capace di perpetuare e monetizzare la loro sofferenza indefinitamente.
I mercati illegali di contenuti intimi non operano alla luce del sole. Si annidano in spazi digitali progettati per l’invisibilità: forum accessibili solo tramite browser specializzati come TOR, canali su piattaforme di messaggistica criptata, gruppi ad accesso ristretto dove l’ingresso richiede “contributi” sotto forma di nuovo materiale.
Il web, infatti, non è una realtà monolitica, ma invece è stratificato e complesso. Si distingue per prima cosa il Surface web, quello che si usa ogni giorno, ed è indicizzato sui motori di ricerca, dove i criminali “pescano” le vittime attraverso furti di account, truffe romantiche o hackeraggio di cloud. Una volta ottenuto il materiale, lo trasferiscono nei livelli più profondi.
Esiste però anche il Deep web, non indicizzato dai motori di ricerca, che ospita forum privati e gruppi Telegram o su altre piattaforme, che si presentano come legittime, dove il materiale viene scambiato, organizzato e preparato per la vendita, e il Dark web, accessibile solo con software speciali come TOR browser, che è costruito per impedire il tracciamento e l’identificazione degli utenti e dove si possono trovare veri e propri negozi online dove si comprano pacchetti di immagini con criptovalute. I prezzi variano da pochi euro a migliaia, a seconda del “valore” percepito della vittima.
Il richiamato caso sudcoreano delle “Nth Rooms” rappresenta l’esempio paradigmatico di questa struttura: stanze virtuali organizzate gerarchicamente, dove l’accesso a contenuti sempre più espliciti e degradanti richiedeva pagamenti crescenti in criptovalute.
L’organizzazione di questi mercati presenta caratteristiche tipiche delle economie criminali. Esistono “fornitori” che procurano il materiale attraverso hacking, sextortion o tradimento della fiducia; “distributori” che gestiscono le piattaforme di scambio; “consumatori” disposti a pagare per accedere ai contenuti.
Le indagini sul fenomeno dei “Yahoo Boys” e dei “BM Boys” in Africa occidentale hanno rivelato l’esistenza di veri e propri centri di formazione dove giovani criminali apprendono le tecniche di adescamento e estorsione, creando quella che gli investigatori hanno definito “hustle kingdoms” — regni della truffa dove la sextortion è insegnata come mestiere.
Il materiale estorto non serve soltanto a ricattare la vittima originaria: viene catalogato, archiviato e rivenduto, generando profitti multipli da un singolo atto di violazione. La vittima, ignara, può ritrovarsi esposta per anni in circuiti che non conoscerà mai.
Inquadramento Giuridico e sfide alla applicazione delle norme
Il danno non si limita alla sfera emotiva. La giurisprudenza riconosce che tale condotta costituisce una grave ingerenza nella vita privata e una compromissione della dignità personale, ponendo la vittima in una situazione di “oggettivo pericolo”.
Dal punto di vista giuridico, la diffusione di tali contenuti in Italia è sanzionata dall’art. 612-ter del codice penale (“Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”), introdotto dalla legge n. 69/2019 (Codice Rosso) in omaggio agli obblighi assunti dal nostro paese in sede internazionale.
La Convenzione di Budapest sulla criminalità informatica del 2001, ratificata dall’Italia con la Legge 48/2008, rappresenta infatti il primo tentativo sistematico di creare un framework giuridico condiviso per combattere il cybercrime, e l’articolo 612-ter del nostro codice penale si inserisce precisamente in questo solco.
In contesti complessi e strutturati come quelli riferiti nel paragrafo precedente, possono configurarsi anche la ipotesi, gravissima, di associazione a delinquere, che scatta quando tre o più persone si mettono insieme in modo stabile e duraturo per commettere una serie indeterminata di reati, e dunque c’è una struttura, stabilità ed un programma criminale a lungo termine.
Le immagini sessualmente esplicite sono inoltre qualificate come dati personali degni di particolare protezione; pertanto, la loro diffusione illecita viola non solo il codice penale ma anche la normativa sulla protezione dei dati, ove non sorretta da una idonea base giuridica. A questo proposito è opportuno ricordare che il consenso, anche se dato in precedenza, può essere sempre ed in ogni momento revocato, rendendo illecito ogni ulteriore trattamento del dato e legittimando il ricorso al diritto all’oblio (cancellazione e deindicizzazione).
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano è l’interlocutore di elezione (one stop shop) per chi vive in Italia, non opera in isolamento. Attraverso il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB), infatti, esso coordina le proprie azioni con le autorità omologhe europee. I provvedimenti del 2024 contro Meta e Google per la rimozione di contenuti intimi sono stati emessi in coordinamento con altre DPA europee, creando un fronte comune nei confronti delle big tech.
Il meccanismo del “one stop shop” previsto dal GDPR permette infatti alle vittime di rivolgersi alla propria autorità nazionale anche quando i dati sono processati da aziende con sede in altri Stati UE. Questo principio, combinato con l’articolo 144-bis del Codice Privacy italiano, di cui parliamo anche dopo, offre alle vittime un canale rapido ed efficace che supera le barriere nazionali.
Le sfide per l’applicazione della legge quando si esce dall’ambito delle piattaforme ufficiali sono tuttavia enormi: l’anonimato tecnico del dark web e la transnazionalità dei server fanno sì che l’applicazione della legge nei circuiti clandestini resti drammaticamente difficile.
L’anonimato garantito dalle reti onion, l’utilizzo di criptovalute non tracciabili, la frammentazione dei server su giurisdizioni non cooperative: tutto concorre a creare zone franche dove il diritto fatica a penetrare. La cooperazione internazionale, pur necessaria, si scontra con la lentezza delle rogatorie e l’eterogeneità degli ordinamenti. In questo contesto, le vittime i cui contenuti finiscono nel Dark web affrontano un calvario senza fine apparente.
I mercati illegali di contenuti intimi, tra l’altro, sfruttano sistematicamente le asimmetrie giuridiche internazionali. I criminali non scelgono casualmente dove posizionare i propri server: mappano le giurisdizioni con legislazioni deboli, procedure di estradizione complesse o scarsa cooperazione internazionale. Alcuni paesi diventano “porti sicuri” digitali dove ospitare infrastrutture criminali.
La Convenzione di Budapest, infatti, impone agli Stati aderenti di cooperare “nella misura più ampia possibile” nelle indagini sui reati informatici, ma l’adesione non è universale: giganti digitali come Russia e Cina non hanno ratificato il trattato, creando buchi neri giurisdizionali che i criminali sfruttano metodicamente.
Consigli Pratici per la Protezione
Come difendersi in questo contesto così complesso e minaccioso? La prima cosa da fare è capire gli elementi relazionali connessi alla creazione ed alla condivisione di materiale intimo. La dimensione tecnica, infatti, non esaurisce il problema, ma una quota significativa di casi origina dalla violazione della fiducia all’interno di relazioni intime.
La consapevolezza che la condivisione di contenuti espliciti comporta sempre un rischio residuo — indipendentemente dalla solidità apparente del legame — è un elemento di protezione non surrogabile dalla tecnologia. Ciò non significa colpevolizzare chi sceglie di condividere, ma riconoscere lucidamente la natura del rischio.
Bisogna fare particolare attenzione alle app di incontri, e prestare orecchio ai segnali di allarme, come ad esempio pressioni per inviare contenuti che mettono a disagio, minacce velate tipo “se mi lasci, tutti sapranno che tipo sei”, richieste di prove d’amore attraverso contenuti intimi, gelosia eccessiva e controllo del telefono.
Sul lato tecnico, bisogna sgombrare il campo da un equivoco: usare la funzione di foto temporanee quando disponibile può essere opportuno, ma è facile aggirarla facendo una foto dello schermo con altri dispositivi. Una foto o un filmato, una volta inviati, escono dalla sfera di controllo.
Se ne esistono, è necessario curare una corretta gestione delle foto intime facendo in modo da avere uno stretto controllo su di esse, ed evitando condivisioni non volute o aumenti della superficie di attacco per eventuali furti di credenziali.
A questo scopo è opportuno disattivare il backup automatico delle foto su cloud, e non usare app di foto che sincronizzano automaticamente, e se proprio non si può fare a meno di conservare il materiale, è meglio (o meno peggio) usare app criptate end to end come Signal o cartelle protette da crittografia e password. Inoltre, si possono cancellare i metadati dalle foto (data, luogo, dispositivo) con app che agiscono su Exif.
Una corretta prevenzione digitale prevede inoltre l’uso di password diverse e complesse per ogni servizio e di un software di gestione delle password, attivando l’autenticazione a due fattori ovunque, se possibile evitando l’invio di SMS che sono proni all’attacco di SIM swapping, ma usando piuttosto app come Google Authenticator.
La crittografia dei dispositivi mobili e la disattivazione del backup automatico su cloud per le immagini sensibili, come sopra visto, limitano la superficie di attacco per i cacciatori di materiale intimo. È prudente inoltre verificare periodicamente quali applicazioni hanno accesso alla fotocamera e alla galleria, revocando le autorizzazioni non necessarie.
È buona norma anche controllare quali dispositivi hanno accesso agli account sulle piattaforme (Il percorso tipico da seguire, ma che può variare leggermente a seconda dei casi, è del tipo: Impostazioni > Sicurezza > Dispositivi), e controllare periodicamente la propria presenza online, googlando periodicamente il nome e parole chiave sensibili, usando Google Alert per essere notificati se il proprio nome appare online,
Si può anche controllanre se proprie foto sono finite online con ricerca inversa immagini, ma ovviamente occorre usare questa funzionalità con giudizio e perizia.
Se nonostante tutto ci si trova vittima, vi sono alcune azioni immediate da adottare: non cancellare nulla, ma fare screenshot o meglio ancora conservazione a norma di tutto (URL, commenti, messaggi), documentando e salvando le prove che serviranno in seguito.
Si può poi passare alla segnalazione alle piattaforme, usando le apposite funzioni, o meglio ancora contattare il Garante Privacy e le forze dell’ordine, eventualmente usando il numero nazionale antiviolenza: 1522 (Chat online: www.1522.eu).
L’articolo 144-bis del Codice della Privacy, introdotto nel 2021, ha attribuito al Garante per la Protezione dei Dati Personali il potere di intervenire in via preventiva: chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, può segnalare il fondato timore che proprie immagini intime possano essere diffuse senza consenso. Il Garante è tenuto a decidere entro 48 ore, disponendo il blocco preventivo dei contenuti presso le piattaforme.
I provvedimenti del Garante del 2023 e 2024 hanno dimostrato l’efficacia di questo strumento, ordinando a Meta, Google e altri operatori l’adozione di misure tecniche — come l’utilizzo di impronte digitali crittografiche (hash) — per impedire la circolazione di materiale già segnalato.
La segnalazione preventiva al Garante attraverso il portale dedicato (www.gpdp.it/temi/revengeporn) consente di attivare i meccanismi di blocco prima che il danno si propaghi. In parallelo, è opportuno presentare denuncia-querela entro sei mesi dal fatto presso la Polizia Postale o la Procura della Repubblica. La conservazione delle prove — screenshot con metadati, URL, messaggi — è essenziale per sostenere l’azione penale.
Bisogna sempre ricordare che non si è soli, ma vi sono associazioni di volontari, come PermessoNegato, che hanno come missione di aiutare le persone in queste situazioni, mettendole in grado di rispondere al meglio.
Affrontare da soli un’esperienza di questo tipo infatti può essere devastante, mentre invece queste associazioni offrono supporto tecnico per la rimozione dei contenuti, la conservazione a norma che rende l’accusa inattaccabile in sede processuale, e accompagnamento psicologico. Il ricorso ad un aiuto non è un segno di debolezza, ma una scelta strategica che massimizza le probabilità di ottenere giustizia e limitare il danno.
Per gli amici e familiari di una vittima, il messaggio è chiaro: non si deve giudicare, ed occorre a tutti i costi evitare frasi come “non avresti dovuto inviarle”, o peggio “è colpa tua”. In momenti come questi, l’appoggio di persone care e fidate è assolutamente la cosa più importante. Occorre sostenere (“non è colpa tua”, “ti aiuterò”), informare, anche usando questo articolo o altre risorse, e rispettare il principio di riservatezza: diffondere a propria volta per “avvisare altri”, in realtà, non fa che dare pubblicità ulteriore al problema.
Nelle situazioni di sextortion, ricordiamo infine che la tentazione di pagare per “far sparire” il problema è comprensibile ma controproducente. I criminali che gestiscono questi schemi sanno riconoscere una vittima disposta a pagare, e la trasformeranno in un bersaglio ricorrente. Il materiale, inoltre, non viene quasi mai cancellato: resta negli archivi, pronto per essere riutilizzato o rivenduto.
Articolo a cura dell’Avv. Marcello Mancuso
Bibliografia
- Council of Europe (2001) Convention on Cybercrime (Budapest Convention), ETS No. 185, disponibile su: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/the-budapest-convention (Accesso: 13 dicembre 2025).
- Council of Europe (2021) Second Additional Protocol to the Convention on Cybercrime, disponibile su: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/protocol-2nd-additional (Accesso: 13 dicembre 2025).
- Council of Europe (2025) Parties/Observers to the Budapest Convention and Observer Organisations to the T-CY, disponibile su: https://www.coe.int/en/web/cybercrime/parties-observers (Accesso: 13 dicembre 2025).
- Europol (2024) Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2024, The Hague: European Union Agency for Law Enforcement Cooperation
- Garante per la protezione dei dati personali (2025) Revenge Porn. Disponibile su: https://www.gpdp.it/temi/revenge-porn/ (Accesso: 13 dicembre 2025).
- McAfee (2025) Guida definitiva al dark web. Disponibile su: https://www.mcafee.com/it-it/blog/consumer/resources/how-to-protect-yourself-from-revenge-porn.html (Accesso: 13 dicembre 2025).
- PermessoNegato (2025) Supporto alle vittime di revenge porn e violenza online. Disponibile su: https://www.permessonegato.it/ (Accesso: 13 dicembre 2025).
- Netflix Tudum (2022) Everything to Know About the Nth Room Case in ‘Cyber Hell’. Disponibile su: https://www.netflix.com/tudum/articles/everything-to-know-about-the-nth-room-case-in-cyber-hell (Accesso: 13 dicembre 2025).
- The Guardian (2022) Gangs of cybercriminals are expanding across Africa, investigators say. Disponibile su: https://www.theguardian.com/technology/2022/nov/27/gangs-of-cybercriminals-are-expanding-across-africa-investigators-say (Accesso: 13 dicembre 2025).
- The Guardian (2025) How west Africa’s online fraudsters moved into sextortion. Disponibile su: https://www.theguardian.com/us-news/2025/may/11/sextortion-nigeria-bm-boys-tiktok (Accesso: 13 dicembre 2025).